La Corte Sportiva di Appello – Sezione Territoriale Puglia, Campania, Molise, Basilicata e
Calabria,


- letto il reclamo in epigrafe ed esaminati i documenti;
- ascoltati il Presidente della Società reclamante Pallavolo Cerignola ssd arl, sig. Matteo Russo
ed il Dirigente della Società controinteressata A.S.D. Star Volley Bisceglie, sig. Andrea
Montrone, giusta delega del Presidente datata 18/03/2021;
- dato atto che, ai sensi dell’art. 9 comma 5 del Regolamento Giurisdizionale, l’udienza di
discussione del reclamo in oggetto si è svolta in videoconferenza sulla piattaforma Zoom,
con la regolare partecipazione dei soggetti di cui sopra, oltre ai componenti della Corte;

PREMESSO

- che gli episodi contestati risultano descritti inequivocabilmente dall’arbitro nel proprio
rapporto di gara;
- che l’arbitro di gara ha verificato ed attestato l’avvenuta sanificazione del terreno di gioco e
nel suo rapporto non è stata segnalata la presenza, sugli spalti, di eventuali soggetti privi di
mascherina;
- che, nonostante ciò, la Società reclamante rifiutava l’ingresso in campo;
- che, per univoca giurisprudenza sportiva, il rapporto arbitrale costituisce fonte privilegiata di
prova;

P.Q.M.

rigetta il reclamo proposto, confermando la decisione del Giudice Sportivo Territoriale
Puglia Comunicato Ufficiale n° 4 del 3/03/2021. 

 

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